STATUTO e REGOLAMENTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1) E’ costituita un’Associazione denominata:

“FotoLibera”

ART. 2) L’Associazione ha sede in Merate (LC) via Del Careggio n. 2 e potrà istituire sedi secondarie in Italia.

ART. 3) L’Associazione, apolitica e senza fini di lucro, anche indiretto, ha lo scopo di condividere, diffondere e sviluppare la cultura fotografica nonché di promuovere l’utilizzo della fotografia come strumento di valorizzazione dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale.

Per il conseguimento dello scopo sociale l’associazione potrà:

– assumere tutte le più opportune iniziative, anche promozionali, presso enti pubblici e privati;

– promuovere la fotografia, le arti visive in genere in tutte le loro forme, anche mediante l’organizzazione ed il patrocinio di eventi, concorsi, mostre, workshop, corsi, ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione di edizioni su carta e su supporto elettronico.

L’associazione al fine di meglio realizzare i propri scopi associativi potrà utilizzare ogni mezzo di comunicazione anche tramite apposite campagne pubblicitarie.

Essa, inoltre, sempre nell’ottica del conseguimento dello scopo potrà organizzare convegni, seminari di studio, dibattiti, nonchè incontri di studio e manifestazioni di ogni genere.

L’Associazione allo scopo di meglio raggiungere il suo scopo può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà associative presenti sul territorio che perseguano il suo stesso scopo associativo ed i suoi stessi fini.

L’Associazione, in ogni caso, non potrà svolgere attività riservate per legge a professionisti o società iscritte in appositi albi.

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre associazioni.

L’Associazione persegue i suoi scopi mediante lo svolgimento le attività non limitate ai soli soci e di cui al seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– incontri di confronto fotografico;

– incontri tecnici di formazione su conoscenze pratico-teoriche su argomenti specifici;

– incontri con professionisti per apprendere tecniche più avanzate;

– mostre fotografiche;

– corsi di fotografia;

– workshop per sperimentare sul campo tecniche fotografiche;

– incontri e confronti con altre associazioni, circoli e gruppi fotografici;

– organizzazione di uscite fotografiche sul territorio e non, nonchè visite a mostre fotografiche ed eventi di genere.

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

ASSOCIATI

ART. 4) Sono soci le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il  28 febbraio di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5) Gli associati si distinguono in:

– Soci Ordinari: le persone od enti che vengono ammesse a seguito di presentazione di apposita domanda di ammissione, come sopra specificato nell’articolo 4;

– Soci Fondatori: coloro che risultano nell’atto costitutivo dell’Associazione o che aderiscono all’Associazione entro tre giorni dalla data di costituzione; i soci Fondatori possiedono gli stessi requisiti dei Soci Ordinari.

I soci hanno tutti uguali diritti.

La previsione di diverse categorie di soci è irrilevante ai fini degli obblighi e dei diritti che ad essi incombono e competono e non influirà in alcun modo sulla disciplina del rapporto associativo che sarà uniforme per tutti i soci, in particolare per quanto attiene agli obblighi di contribuzione, al diritto di voto ed all’eleggibilità delle cariche sociali.

Tutti gli associati non dimissionari hanno l’obbligo di pagare la quota annuale.

Ai soci possano essere rimborsate, ove richieste, le spese vive sostenute nello svolgimento delle attività prestate a favore dell’associazione, debitamente provate tramite idonea documentazione.

ART. 6) La domanda di ammissione deve essere presentata, al Consiglio Direttivo dell’Associazione per la relativa accettazione e farà stato la data di deposito della domanda.

La qualità di socio si perde:

– per decesso;

– per morosità nel versamento di contributi associativi, e verrà dichiarata dal Consiglio;

– per indegnità che verrà sancita dalla assemblea dei soci;

– per recesso volontario da comunicarsi per iscritto. Il recesso diventerà efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte dell’Associazione. Il socio è obbligato a versare interamente la quota associativa relativa all’anno solare in corso alla data in cui il recesso diventa efficace.

ART. 7) Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e sono del medesimo importo per tutti i soci.

ORGANI SOCIALI

ART. 8) Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Vice Presidente;
  5. e) i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e decadono dopo cinque anni dall’elezione o dalla designazione.

ASSEMBLEE

ART. 9) I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all’anno entro il secondo mercoledì di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo o nel sito internet dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci (in regola con i contributi sociali) a norma dell’art. 20 Codice Civile.

L’assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

ART. 10) L’assemblea delibera sui seguenti argomenti e materie:

– bilancio annuale;

– indirizzi e direttive generali dell’Associazione;

– nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

– nomina dei Revisori;

– modifiche dello Statuto della Associazione e del Regolamento;

– scioglimento dell’Associazione e nomina dei Liquidatori;

– tutto quant’altro a lei demandato per legge o per Statuto.

ART. 11) Hanno diritto di intervenire all’assemblea e hanno il diritto di voto tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Non è ammessa più di una delega ad uno stesso associato.

ART. 12) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 13) Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto, ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 15) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.

ART. 16) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque per deliberare in ordine al bilancio annuale ed all’ammontare della quota associativa.

Il Consiglio è convocato con un preavviso di almeno 24 ore a mezzo raccomandata brevi manu, telegramma, fax o posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto all’Assemblea ed al Presidente.

In modo particolare esso procede alla redazione annuale del bilancio ed alla presentazione all’Assemblea, provvede alla determinazione dell’ammontare delle quote Associative da versarsi annualmente dai soci.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

ART. 18) Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente inoltre esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori. In caso di assenza od impedimento, le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19) La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dalla Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 20) Il patrimonio è costituito:

  1. a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. c) da eventuali erogazioni, anche sotto forma di contributi di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. a) dalle quote sociali;
  2. b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  3. c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART. 21) L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio: per la redazione della situazione patrimoniale di fine esercizio e la tenuta di scritture contabili si osservano le norme di legge.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO

ART. 23) La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione si scioglie per delibera assembleare o per inattività protratta per oltre due anni.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dell’associazione dovrà essere devoluta ad altra associazione avente scopo anologo o simile.

REGOLAMENTO

L’associazione culturale senza scopo di lucro FotoLibera, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno”che èparte integrante dello Statuto stesso.

Art. 1 Validitàdel Regolamento Interno

Il presente regolamento èvalido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione FotoLibera.

Art. 2 Modifica del Regolamento Interno

Il presente regolamento diverràefficace in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei soci. Saràvalido sino a quando l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo non lo modificherà.

Qualora almeno il 75% dei soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinchéil presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere in esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea.

Art. 3 Modalitàdi iscrizione del socio e quote

L’aspirante socio ètenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e ad accettare il pagamento della quota associativa annuale.

La quota èdeterminata di anno in anno.

Il modulo di iscrizione verràfornito all’aspirante socio in forma cartacea od elettronica.

L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterài suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, che verràutilizzato per le comunicazioni ufficiali.

Il socio puòrichiedere la variazione dei dati al Consiglio Direttivo che provvede ad aggiornare il Registro degli Associati.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile, sull’ammissione dei nuovi soci che abbiano fatto richiesta di iscrizione dall’ultima riunione effettuata dal Consiglio Direttivo stesso; sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro 60 giorni dalla data in cui èstata ricevuta la domanda di iscrizione.

In caso i accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo dell’iscrizione a socio tramite i recapiti forniti.

A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo od il Tesoriere iscrive l’aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti.

Il socio deve quindi versare la quota associativa entro 15 giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalitàdi pagamento prescritte da questo regolamento.

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato attraverso PayPal o contante alle coordinate indicate sul sito ufficiale dell’Associazione.

Il caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederàa comunicare al socio le motivazioni che lo hanno escluso.

L’aspirante socio potràrichiedere nuovamente l’iscrizione, soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Art. 4 Soci Fondatori

I soci fondatori sono tenuti a pagare la quota di iscrizione.

Art. 5 Iscrizione e doveri dei soci ordinari

Tutti i soci sono tenuti a rendersi parte attiva della pianificazione del programma mensile/annuale dell’Associazione.

Tutti i soci sono tenuti a mettere a disposizione le proprie competenze per la crescita e la buona riuscita delle iniziative dell’Associazione.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare  attivamente alle attivitàassociative.

Tutti i soci sono tenuti a perseguire gli scopi associativi come da Statuto.

Tutti i soci sono tenuti a pagare la quota associativa annuale.

Art. 6 Diritti dei soci ordinari

A fronte del contributo attivo delineato ai precedenti Artt. 3 e 5, il socio ordinario ha diritto a:

  • partecipare all’Assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione;
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • partecipare alle attivitàpromosse dall’Associazione;
  • – usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento, fatto salvo il pagamento integrale della quota associativa dovuta.

Art. 7 Proprietàintellettuale dei contributi

La proprietàintellettuale di contributi conferiti dai singoli soci quali: idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti in qualunque modalità(brevi manu, posta, email, social network) e facenti parte di lavori collettivi, rimane di proprietàdegli stessi soci, mentre l’Associazione puòdisporre di tali contributi per i propri scopi associativi anche in caso di recesso del socio, fatta eccezione per i singoli lavori personali che saranno restituiti. 

I soci, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc..

Art. 8 Sviluppo iniziative dell’Associazione

Le iniziative ufficiali dovranno essere assoggettate all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale vaglieràe stileràil calendario di tutte le iniziative nell’arco dell’anno.

Art. 9 Cura degli spazi, dei beni e delle strutture gestite o utilizzate dall’Associazione

I soci di FotoLibera sono tenuti a curare la vivibilitàdegli spazi in cui si svolgono le attivitàdell’Associazione e a mantenere integri i beni acquistati, gestiti successivamente alla data di costituzione.

In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare responsabilitàindividuali, il Consiglio Direttivo ha facoltàdi imporre al socio inadempiente il ripristino della situazione iniziale addebitando le spese a carico del socio stesso.

Art. 10 Convenzioni

Le Convenzioni garantite dal tesseramento con l’Associazione FotoLibera, sono approvate dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito internet ufficiale dell’Associazione.